FONTE: Ratio Quotidiano
Il 16.03.2019 è entrato in vigore il nuovo art. 2477 C.C. che impone per molte micro imprese l\’obbligo di nominare l\’organo di controllo e di dotarsi di adeguati assetti organizzativi, alla luce delle novità contenute nella riforma del fallimento e della crisi d\’impresa di cui al D.Lgs. 14/2019.
L\’obbligo della nomina dell\’organo di controllo scatta fin da subito nel caso in cui la società abbia superato, nei due esercizi precedenti (2017 e 2018) almeno uno dei 3 nuovi limiti previsti dall\’art. 2477 C.C.
La disposizione contenuta nell\’art. 379, c. 3 D.Lgs. 14/2019 prevede poi che le società a responsabilità limitata e le società cooperative si attivino per nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, per uniformare l\’atto costitutivo e lo statuto, entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso articolo.
La formulazione letterale di tale disposizione normativa lascia dunque intendere che, indipendentemente dalla necessità di mettere mano all\’atto costitutivo o allo statuto della Srl, si avrà tempo per la nomina dell\’organo di controllo o del revisore fino al 16.12.2019.
Da un punto di vista pratico, procedere alla nomina del revisore il 16.12.2019 può apparire piuttosto singolare; tuttavia, prendersi tutto il tempo utile a disposizione prima di procedere alla nomina può presentare, per la società , aspetti positivi da non sottovalutare. Si pensi, tanto per fare qualche esempio, al fatto che tale lasso temporale potrà essere sfruttato in molte situazioni per preparare l\’ingresso in società dell\’organo di controllo o del revisore.
Una volta appurato l\’obbligo della nomina, la società potrà , nei 9 mesi a disposizione, organizzarsi al suo interno per fare in modo che l\’organo di controllo o il revisore unico trovi il necessario supporto sia in termini di personale che di struttura amministrativa per svolgere al meglio le sue funzioni.
Se invece la società nella quale si sono verificate le condizioni per la nomina dell\’organo di controllo già dal 16.03.2019 è strutturata, sia dal punto di vista organizzativo che amministrativo, per accogliere un revisore, allora la scelta più opportuna, nell\’interesse di entrambe le parti in causa, può essere quella di procedere alla nomina già in sede di approvazione del bilancio dell\’esercizio chiuso al 31.12.2018.
Nel mezzo a queste due situazioni vi saranno anche molte micro imprese che si troveranno assolutamente impreparate ad affrontare il salto di qualità imposto dalla riforma della legge fallimentare. Per queste ultime, restano aperte solo due possibilità : crescere e affrontare le novità in arrivo o retrocedere verso le forme societarie personali per evitare, quantomeno, l\’obbligo della nomina dell\’organo di controllo.
Modifiche statutarie a parte, questi 9 mesi potrebbero essere utilizzati per adottare quelle misure e quegli assetti organizzativi che il nuovo codice della crisi impone a tutte le tipologie di società .
Ciò consentirebbe di evitare al revisore di fresca nomina di dover, fin da subito, sollevare il problema dell\’assenza o carenza di quell\’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell\’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell\’impresa e della perdita della continuità aziendale, che viene ora richiesto a tutte le tipologie di imprese, dal nuovo articolo 2086 C.C, anch\’esso riformulato dal D.Lgs. 14/2019.
Come si può facilmente capire, sono scelte non semplici da prendere.