Il DL CURA ITALIA ha sospeso i termini di versamento delle entrate tributarie e non tributarie scadenti nel periodo 08/03-31/05 relative a cartelle di pagamento e avvisi di addebito inps.
Il DL RILANCIO ha riscritto le scadenze ed ha modificato con l\’art. 154 la data del 31/05 spostandola al 31/08.
I termini di sospensione dei versamenti vanno quindi dal 08/03 al 31/08: in questo periodo l\’agente della riscossione cristallizza la sua attività non notifica cartelle, iscrizioni di ipoteca o fermi amministrativi o pignoramenti presso terzi.
I pagamenti devono essere effettuati entro il 30/09 in un unica soluzione dice la norma.
Attenzione es cartella di pagamento che scade nel periodo 08/03-31/08 entro il 30/09 posso comunque presentare la domanda di rateale e rateizzare la cartella.
In questo periodo sono sospese anche le rateali di cartelle in rateizzo con rate scadenti nel periodo 08/03-31/08 (posso sospendere 6 mesi di rate).
Ricordiamo che la decadenza da rateizzo si verifica nel momento in cui io non pago 5 rate anche non consecutive.
Alla fine del periodo di sospensione devo pagare tutte le rate non pagate: quindi al 30/09 con la norma in vigore mi sarei trovato la rateale decaduta è stata inserita una modifica e quindi per i piani di rateizzo in essere durante il periodo di sospensione e per le rateali richieste entro il 31/08 la decadenza matura solo se non pago 10 rate non consecutive.