La legge di bilancio 2023 ha previsto la possibilità per i contribuenti di rottamare i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1/01/2000 al 30/06/2022 (rileva la data di consegna del ruolo e non quella di notifica della cartella di pagamento).
L’agevolazione consiste nel versamento delle somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Con la rottamazione il legislatore agevola anche:
- i contribuenti titolari di dilazioni in corso o già decaduti,
- i contribuenti decaduti dalle precedenti definizioni agevolate (anche il saldo e stralcio con ISEE);
- I contribuenti che hanno in corso una rottamazione ter (effetto= rimodulazione del piano di rateizzo).
Relativamente alle violazioni del Codice della Strada, la rottamazione non causa lo stralcio delle sanzioni amministrative ma dei soli interessi (compresi quelli da ritardata iscrizione a ruolo) e degli aggi di riscossione.
La domanda va presentata esclusivamente on line entro il 30/04/2023 (vi serve lo SPID).
Entro il 30/06/2023 l’agenzia delle entrate riscossione dovrà comunicare ai contribuenti l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione.
Il pagamento delle somme oggetto di rottamazione può essere fatto in un’unica soluzione entro il 31/07/2023 oppure in massimo 18 rate consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di pari importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31/07 e il 30/11/2023.
Le restanti, di pare ammontare, scadenti il 28/02-31/08-31/07-30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Nei casi in cui le somme risultino elevate potrebbe essere opportuno spezzare la definizione in più domande in modo che la mancata definizione di una di esse (a causa, ad esempio, del mancato pagamento delle rate o a causa del diniego all’istanza opposto dall’ufficio) non pregiudichi le altre.
Con la presentazione della domanda di adesione, fino al 31/07/2023:
- sono sospesi gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione;
- non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;
- il debitore non è considerato inadempiente;
- il DURC sarà regolare.
Nel sito dell’agenzia delle entrate sono disponibili le FAQ con le risposte alle domande principali sulla questione.
Per chi necessitasse di aiuto siamo disponibili previo appuntamento!